Ordinanza periodo carnevale 2008 - orari pubblici esercizi, chioschi, spettacoli, musica
OGGETTO: Ordinanza periodo carnevale 2008 - orari pubblici esercizi, chioschi, spettacoli,
musica.
I L S I N D A C O
In occasione del periodo di carnevale - 31 GENNAIO - 6 FEBBRAIO 2008 - preso atto della delibera consiliare n. 46/02, artt. 13 e 15 del dispositivo, richiamato l'art. 76 della L.R. 29/2005, per comprovate esigenze di pubblico interesse, gli orari dei chioschi e pubblici esercizi sono così disposti:
1. si autorizza l'apertura dei pubblici esercizi:
a)nelle giornate dal sabato precedente il giovedì grasso al martedì ultimo di Carnevale sino alle ore 01.30
b)la sospensione del servizio di somministrazione deve avvenire obbligatoriamente entro le ore 01.30 e lo sgombero della clientela interna ai locali entro le ore 02.00
1.si autorizza la realizzazione di concertini previa apposita domanda:
a)tutti i giorni fino alle ore 23.30, nel sabato, domenica e martedì ultimo di Carnevale fino alle ore 24.00
b)all'esterno la musica dovrà cessare improrogabilmente, per tutto il periodo, negli stessi orari di cui alla lett. a) del presente articolo
c)la musica non potrà arrecare disturbo alla quiete pubblica dopo le ore 23.00 ed i toni dovranno essere regolati di conseguenza
d)all'interno dei pubblici esercizi e tendoni, la musica è consentita sino alla chiusura dell'esercizio ad esclusiva ed inderogabile condizione che la stessa non sia udibile in alcun modo all'esterno o nei piani superiori dopo gli orari di cui al punto a);
e)La presente ordinanza, regolamenta gli orari, volumi e musica effettuata da e con qualsiasi strumenti meccanico, manuale, elettronico, di gruppo o singolo, anche tramite radio, lettori CD, cassette e quant'altro, inseriti in un impianto complesso (lettore, amplificatore, casse, ecc...) o semplice; l'Ordinanza disciplina anche la musica effettuata manualmente a percussione, fiati e/o canora; l'elencazione di cui sopra è indicativa e non esaustiva.
f)I "gratini delle compagnie del Carnevale, autorizzati dall'amministrazione e fatti salvi gli altri adempimenti di legge, rientrano a pieno titolo nella categoria di cui al punto e) devono muoversi lungo le vie e strade, e fermarsi occasionalmente, con soste non prolungate, al fine di non creare intasamento o assembramento che determini un blocco al passaggio. I luoghi dell'eventuale sosta dovranno essere scelti privilegiando slarghi e spazi sufficientemente ampi.
g)I responsabili delle Compagnie del Carnevale dovranno segnalare l'eventuale presenza del "gratino" e nominare un responsabile che si interfacci regolarmente con l'organizzazione e con le forze dell'ordine. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e sentiti, se possibile, gli organizzatori e le forze dell'ordine, di sospendere, interrompere la diffusione sonora o vietare l'uscita del o dei "gratini" per motivi di pubblico interesse e necessità
h)I "gratini" diversi da quelli di cui al punto g) devono essere espressamente autorizzati dall'autorità preposta previa apposita domanda, da consegnare almeno 3 giorni prima della giornata inaugurale del Carnevale, nella quale dovranno essere declinati i dati del responsabile con tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie, ivi compreso un numero telefonico di pronta reperibilità. L'Amministrazione si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione nel caso lo ritenesse, a suo insindacabile giudizio o per motivi di pubblica opportunità, necessario.
1.Si autorizza l'apertura degli spettacoli viaggianti (Luna park di piazza Caliterna e via Roma):
a)tutte le giornate dalle 09,00 alle 23,00 con sospensione dalle ore 12,30 alle ore 15,00, ad esclusione di quanto disposto nel successivo punto b);
b)nelle giornate di sabato 2 febbraio e martedì 5 febbraio la chiusura potrà essere protratta alle ore 02,00 del giorno successivo con lo spegnimento anche delle luci, ad esclusione di quelle di servizio e di emergenza, fatte salve ulteriori o diverse disposizioni delle autorità preposte all'ordine pubblico e fermo restando i divieti di cui agli altri punti;
2.in deroga a quanto disposto al punto 2. sabato 2 febbraio, in occasione della "discoteca in piazza" la musica potrà essere protratta sino alle ore 24,00;
3. i pubblici esercizi, preventivamente autorizzati, che effettueranno esclusivamente servizi di ristorazione ai tavoli con la somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando le disposizioni di cui ai punti precedenti, potranno protrarre di tre ore lo sgombero della clientela, fermo restando l'obbligo di chiusura dell'esercizio alle ore 01.30. Non saranno concesse deroghe ai chioschi, mezzi mobili attrezzati e similari o comunque strutture "all'aperto" che dovranno sottostare alle disposizioni generali richiamate;
4. nel richiamare l'art. 67, terzo comma della L.R. 29/05, è fatto obbligo mantenere funzionanti tutte le toilettes dei pubblici esercizi aperti;
5. è a carico di ogni singolo esercente l'obbligo del buon funzionamento dei servizi igienici, fermo restando che la chiusura di tutti, o parte di quelli regolarmente in funzione, comportano l'automatica chiusura dell'esercizio stesso per mancanza dei requisiti igienico-sanitari e la contestuale sospensione dell'autorizzazione;
6. nel caso in cui si rilevi la chiusura volontaria del servizio igienico, nonostante lo stesso risulti funzionante, oltre alla chiusura immediata dell'esercizio per i motivi di cui al punto 6, l'infrazione comporterà l'ulteriore sospensione dell'attività per i successivi 8 giorni;
7. i pubblici esercizi hanno l'obbligo di mantenere sempre pulita la zona antistante l'entrata dei negozi per tutta la lunghezza del negozio verificata lungo il suo perimetro lato strada e per una profondità coincidente all'eventuale occupazione suolo pubblico richiesta e comunque tale da garantire il pubblico decoro
8. è fatto divieto di vendita nei negozi alimentari e pubblici esercizi, di alcolici e superalcolici per asporto, nei pomeriggi e sere di sabato 2 e martedì 5 febbraio, con loro copertura o spostamento dagli scaffali;
9. è fatto divieto di somministrare superalcolici nelle giornate di sabato2, domenica 3 e martedì 5 febbraio e fino al mattino successivo (art. 68, p.to 4); è fatto inoltre divieto di detenere in qualsiasi contenitore e/o consumare superalcolici nelle pubbliche vie, dopo le ore 19,00, nelle giornate richiamate. Nel caso di contravvenzione a tale disposizione, per motivi di ordine pubblico, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di legge.
10. nelle giornate di sabato, domenica e martedì grasso, dopo le ore 18.00 qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri di plastica ad esclusione del servizio di ristorazione al tavolo nei soli esercizi autorizzati;
11.negli stessi orari e nelle stesse giornate di cui ai precedenti p.ti 10., 11. e 12. è fatto divieto al pubblico di detenere e circolare con bottiglie in vetro. Nel caso di contravvenzione a tale disposizione, per motivi di ordine pubblico, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di legge.
12. ogni pubblico esercizio dovrà munirsi di un numero sufficiente di appositi bottini forniti in parte dal Comune fino ad esaurimento della sua dotazione, da collocare all'esterno del proprio esercizio. I gestori dovranno inoltre garantirne, quando necessario, lo svuotamento nei contenitori più capienti del servizio pubblico, fermo restando l'obbligo della pulizia esterna all'esercizio come previsto nel punto 9 della presente ordinanza;
13. le disposizioni si applicano anche ai circoli privati, chioschi e/o ogni altra struttura che possa svolgere attività di somministrazione unicamente a favore dei propri soci e nel rispetto delle disposizioni di legge che autorizzano tale tipo di attività;
14.Al fine di prevenire situazioni di tensione, turbamento dell'ordine pubblico, rischio di scontri, imbrattamento arbitrario a cose ed oggetti con danno provvisorio e/o permanente a cose, persone o animali, è fatto divieto ai negozi commerciali del Comune di Muggia, di vendere, durante il periodo di Carnevale, bombolette spray e bombolette colorate di qualsiasi tipo, che possano recare danno e/o imbrattamento a persone, indumenti, edifici e cose di proprietà altrui.
15.E' altresì vietato, per lo stesso periodo e per le stesse motivazioni, usare e far usare le richiamate bombolette e spray all'aperto e nei locali pubblici, su tutto il territorio muggesano; ai contravventori tutti i prodotti vietati e non sigillati o integri, saranno immediatamente sequestrati e successivamente distrutti, fermo restando le altre sanzioni previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni di legge;
16.Per motivi di ordine pubblico è inoltre vietato , per i non residenti delle aree interessate, accedere nelle vie e calli transennate e/o interdette al pubblico da cartellonistica o forze dell'ordine o personale preposto a controllo o vigilanza. Gli stessi potranno accedervi solamente se accompagnati da residenti delle aree interdette o con apposita autorizzazione degli organi preposti.
17.chiunque eserciti l'attività, con l'autorizzazione sospesa automaticamente per la mancanza dei requisiti
igienico-sanitari così come disposto ai punti 6 e 7 della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500,00.- a 15.000,00.- Euro, fatto salvo quanto ulteriormente disposto nei richiamati punti 6 e 7 (art. 83 comma 1 L.R. 29/05);
18. il mancato rispetto delle presenti disposizioni sugli orari comporterà le sanzioni - previste dall'art. 83, secondo comma, della L.R. 29/05 - da Euro 600,00.- a Euro 3.500,00.- che, se ripetute due o più volte, potranno comportare la chiusura del pubblico esercizio da 1 a 3 giorni;
19. violazioni diverse relative alla presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da 300,00.- a 3.000,00.- Euro.
20.Per gli esercenti delle strutture commerciali, le violazioni di cui al punto 16 determinano la sanzione prevista per la vendita di prodotti senza autorizzazione come disposto dall'art 80 della lr 29/ 2005 comma 2 - violazioni di cui agli artt. 11,12,13,39 della richiamata legge da € 1.600,00 ad € 10.000,00; per i contravventori privati le violazioni di cui al punto 17 determinano, oltre a quanto già disposto nello stesso, la sanzione da € 25,00 a € 500,00 oltre all'obbligo di provvedere all'immediata pulizia o al pagamento del danno causato
Si autorizzano inoltre all'occupazione del suolo pubblico, non superiore a 2 mq., durante il periodo 30 gennaio - 6 febbraio 2008 con strutture idonee, i pubblici esercizi del Comune di Muggia in aree comunali adiacenti alle entrate degli esercizi stessi, senza necessità di presentare apposita domanda, fermo restando l'obbligo di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.
Per superfici superiori è necessaria la domanda ed il pagamento della relativa tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP).
Il Sindaco può disporre ulteriore ordinanza di deroga o modifica alle disposizioni riportate nel presente disposto in casi particolari e motivati nell'interesse della collettività, degli operatori commerciali, ordine pubblico e per pubblico interesse.
IL SINDACO
(dott. N. NESLADEK)







